UN CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
IN UNA BANCA
ETICAMENTE E SOCIALMENTE RESPONSABILE
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Testo sintetico |
Testo completo |
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Il CCNL 11.7.1999 ha contribuito a risanare il settore creando le
condizioni per distribuire ai lavoratori il dividendo del risanamento.
Le strategie di breve periodo, finalizzate alla creazione di valore
per gli azionisti, hanno rallentato il completamento del processo. La
piattaforma del rinnovo deve accelerarlo.
Per questo le banche devono incorporare nella strategia e nella
gestione obiettivi di responsabilità sociale, creando valore per tutti
i legittimi portatori di interessi a partire dai lavoratori.
E’ una linea rivendicativa che rafforza l’importanza, riconosciuta dal
CCNL del 1999, alle professionalità ed al salario professionale. La
piattaforma propone infatti di ridisegnare la scala parametrale per le
aree professionali e per i quadri direttivi, di aumentare la quota
forfettaria dello straordinario per i QD1 e QD2, di definire ruoli
chiave professionali e di favorire sia lo sviluppo professionale e di
carriera dalla 3ªarea alla 4ª area, sia quello all’interno della 4ª
area.
Al salario professionale si affiancano il
recupero del potere di acquisto in base all’inflazione reale pregressa
e attesa ed il salario variabile (premio aziendale, sistemi
incentivanti, premi per campagne-prodotto) legato agli andamenti
aziendali.
La qualità professionale non deve trascurare
la qualità della prestazione lavorativa. La piattaforma richiede, a
questo proposito: riduzione dell’orario di lavoro, tutela della salute
e della sicurezza, aumento del periodo di comporto, tutele negoziali
delle nuove flessibilità previste dalle legge (L. nr 30/2003),
strumenti efficaci di applicazione del Ccnl.
Per valorizzare complessivamente le proprie risorse umane le banche
devono orientare le strategie alla responsabilità sociale. Il bilancio
sociale è lo strumento che documenta lo stato di valorizzazione delle
risorse umane, del capitale cliente e del capitale organizzativo. Per
questo la piattaforma richiede all’ABI, in linea con gli orientamenti
Comunitari, di condividere gli standard di redazione dei bilanci
sociali e di favorirne la diffusione presso le associate.
I sistemi incentivanti hanno evidenziato, in questi anni, deficit di
qualità: scarsa trasparenza, scarsa condivisione degli obiettivi,
criteri distributivi sperequati e, talora, iniqui con effetti negativi
sul clima aziendale. Per questo la piattaforma rivendica sistemi
incentivanti equi, capaci di coinvolgere tutte le componenti
aziendali, di incorporare obiettivi di valorizzazione delle risorse
umane e di soddisfazione del cliente, di definire le relazioni
quantitative fra tutte le forme del salario variabile aziendale
(premio aziendale, sistemi incentivanti, campagne-prodotto).
La piattaforma, come già nel 1990 (area
contrattuale) e nel 1999 (fondo di solidarietà) ha una forte
ispirazione solidaristica.
Essa dedica, infatti, specifica attenzione al problema del sistema
bancario meridionale, al connesso riequilibrio territoriale ed alle
attese dei bancari del Sud.
Coerentemente la piattaforma prevede l’utilizzo selettivo della parte
ordinaria del fondo di solidarietà (formazione e riconversione
professionale) se le banche e i gruppi, che hanno assunto il controllo
delle banche meridionali, ricollocheranno nel meridione funzioni
gestionali ed operative.
Tutta l’impostazione della piattaforma richiede la conferma ed il
rafforzamento delle relazioni sindacali partecipative che il settore
ha sperimentato in questi anni. Particolare attenzione viene dedicata
alle relazioni sindacali nei gruppi bancari, al confronto sui piani
industriali ed al ruolo delle relazioni sindacali di base. Fenomeni
patologici, come quelli che hanno portato alla ribalta il Credito
Emiliano, non possono più aver diritto di cittadinanza nelle relazioni
sindacali del settore.
La
piattaforma propone di costituire un Fondo nazionale di solidarietà,
alimentato dai lavoratori e dalle aziende, per contribuire a
fronteggiare le emergenze umanitarie nazionali e internazionali.
Qualità delle risorse
umane e delle relazioni di clientela, sistemi incentivanti equi,
solidarietà categoriale e territoriale, relazioni sindacali
partecipative per la tutela dei lavoratori traducono concretamente i
principi della responsabilità sociale d’impresa.
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Il
CCNL 11.7.1999 ha offerto un contributo decisivo al riequilibrio
economico, reddituale e patrimoniale del sistema bancario. Oggi i
lavoratori, coerentemente, richiedono la distribuzione, in termini
salariali, professionali ed occupazionali del dividendo del
risanamento al quale hanno contribuito con disponibilità,
competenza ed impegno determinanti.
Nell’Accordo del 4 aprile 2002 le OO.SS. e l’ABI, preso atto dei buoni
risultati del risanamento, hanno, pertanto, condiviso l’impegno ad
orientare l’evoluzione del sistema bancario sul sentiero di uno
sviluppo socialmente sostenibile e compatibile.
Si
tratta, allora, di tradurre nella Piattaforma di rinnovo del CCNL,
che sottoponiamo al giudizio dei lavoratori e delle lavoratrici, i
caratteri identificativi di uno sviluppo così inteso.
Per realizzare una prospettiva di sviluppo che soddisfi i vincoli di
sostenibilità e di compatibilità, le aziende di credito devono
incorporare nella strategia e nella gestione requisiti di
responsabilità etica e sociale.
Concretamente significa passare da strategie e gestioni, di breve
periodo, esclusivamente centrate sulla creazione di valore per gli
azionisti a strategie e gestioni che armonizzino, in una
prospettiva di medio e lungo periodo, le domande e le attese di tutti
i legittimi portatori di interessi che interagiscono con le
aziende di credito: i lavoratori, il management, i clienti, i
fornitori, le comunità territoriali di riferimento, gli azionisti.
Aprire l’orizzonte della strategia e della gestione alla pluralità
degli interessi ed al loro equilibrio significa riconoscere la
rilevanza onnipervasiva delle risorse umane, in altre parole la loro
preminenza in tutte le fasi della gestione, e porre al centro della
piattaforma la qualità e la valorizzazione delle risorse umane.
Il
CCNL del 1999 ha assegnato rilevanza strategica alle risorse umane e
ha definito gli strumenti coerenti (pari opportunità di formazione
permanente e di sviluppo professionale, inquadramenti, valutazione,
salario variabile), ma lo schiacciamento su obiettivi di breve periodo
(creazione di valore, obiettivi, prestazioni, incentivi) ha
determinato fenomeni diffusi di distorsione e di elusione
contrattuale.
Per questo bisogna
Ø
ripartire dalla centralità del capitale umano;
Ø
completare gli inquadramenti per i quadri direttivi
(ruoli chiave professionali);
Ø
ridisegnare la scala parametrale e la paga di livello
per le aree professionali e per i quadri direttivi;
Ø
strutturare in forme più stringenti le opportunità e i
percorsi professionali per i livelli iniziali rafforzando le
possibilità di sviluppo nell’area professionale di riferimento ed il
passaggio dalla 3a Area all’Area quadri direttivi.
Il salario professionale deve, pertanto, acquisire il peso che gli
compete contribuendo con il salario derivante dalla copertura
dell’inflazione reale ed il salario di
produttività-redditività-risultato, ad offrire risposte efficaci alle
attese della categoria.
La
qualità professionale delle risorse umane deve convivere con il
miglioramento della qualità della prestazione lavorativa
(riduzione dell’orario di lavoro, tutela della salute e della
sicurezza, revisione della normativa sul comporto, tutele del mercato
del lavoro interno).
Il
completamento dell’architettura salariale e professionale e la
crescita degli standard qualitativi della prestazione, debbono essere
accompagnati da strumenti efficaci di garanzia applicativa del CCNL
(incontro annuale tra OO.SS. ed aziende dedicato alla valutazione
della qualità delle risorse umane, osservatorio nazionale).
Sulla scorta dell’indagine dell’osservatorio nazionale, si svolgerà,
con cadenza annuale, un convegno dedicato alla qualità (del capitale
umano, del capitale organizzativo, del capitale cliente) aperto alla
pluralità di rappresentanze associative che interagiscono col mondo
bancario.
Un nuovo e significativo confronto
sarà avviato sul tema della responsabilità sociale delle imprese.
Il
tema, rilanciato dalla Commissione Europea con la pubblicazione del
Libro Verde nel luglio 2001 e l’emanazione delle Raccomandazioni, nel
luglio 2002, ha consentito di insediare il primo “Multi Stakeholder
Forum” a livello europeo, vale a dire un gruppo di esperti nominati da
rappresentanti delle imprese, dei sindacati, delle organizzazioni non
governative, dei consumatori che ha l’obiettivo di indicare delle
linee guida per la conoscenza e la diffusione nell’ambito dell’Unione
Europea di principi e di metodi condivisi sulla responsabilità sociale
delle imprese, prendendo spunto da esempi, buone prassi, adottate nei
vari Paesi.
Sempre a livello Europeo, le parti sociali del settore credito hanno
deciso di predisporre uno specifico progetto in materia di
responsabilità sociale, nell’ambito del dialogo sociale.
Uno strumento utile per misurare i risultati conseguiti dall’impresa è
la pubblicazione, accanto al bilancio d’esercizio, del bilancio
sociale.
Si
tratta, infatti, di uno strumento nuovo ed efficace che migliora
notevolmente la trasparenza del rapporto tra banca e società
consentendo ad ognuno di valutare il profilo etico e sociale
dell’intermediazione monetaria e finanziaria ovvero i rapporti reali
che le banche intrattengono con i loro dipendenti, con i loro clienti,
con le aree economiche e sociali di riferimento.
Il
bilancio sociale, per essere realmente trasparente e non
auto-referenziale deve essere redatto sulla base di indicatori
condivisi da tutti i portatori di interesse, confrontabile con i
bilanci sociali del settore, verificato e certificato da soggetti
terzi indipendenti.
L’ABI ha avviato da alcuni anni uno specifico lavoro sul tema,
predisponendo un modello, in collaborazione con l’Istituto del
Bilancio Sociale, denominato appunto ABI-IBS.
Tale iniziativa, giudicata positivamente, va discussa e integrata
avviando un dibattito a largo raggio con tutti i portatori di
interessi, appunto “gli stakeholders” del sistema bancario.
L’obiettivo è di inserire nel modello ABI indicatori
condivisi di qualità, con il forte auspicio che le pratiche di
responsabilità sociale e la pubblicazione del correlato bilancio
sociale siano adottate dal sistema bancario nella sua interezza.
La
qualità e valorizzazione del capitale umano chiamano in causa le
politiche di incentivazione che hanno, negli ultimi anni,
fortemente condizionato le politiche salariali. La
piattaforma, con coerenza, chiede alle Controparti la condivisione
con le OO.SS. aziendali delle modalità di costruzione e di
funzionamento dei sistemi incentivanti.
Non è più rinviabile, infatti, il superamento delle profonde
distorsioni e sperequazioni che hanno caratterizzato i meccanismi
incentivanti, frustrando i contributi, le motivazioni e le attese di
lavoratrici e lavoratori e deteriorando il clima di molte aziende di
credito.
Proponiamo, a tal fine, di raccordare i sistemi di incentivazione
anche ad obiettivi di crescita qualitativa delle risorse umane, di
diffusione dell’apprendimento organizzativo costante, di soddisfazione
del cliente, contribuendo, così, a risolvere asimmetrie
informative e opacità, connesse alla vendita di alcune categorie di
prodotti finanziari, che hanno coinvolto i dipendenti in dilemmi
deontologici ed etici irrisolti.
In
questa prospettiva le Parti sociali, attraverso la contrattazione
decentrata, dovranno definire l’equilibrio quantitativo di tutte le
forme di salario variabile (premio aziendale, sistemi incentivanti,
campagne prodotto), gli indicatori e i criteri distributivi.
Intendiamo, così, recuperare sistemi incentivanti spesso squilibrati
ed iniqui all’equità dei sistemi premianti.
La
contrattazione nazionale ha, storicamente, fatto valere nei momenti
cruciali di ristrutturazione e di cambiamento del settore il
principio della tutela solidaristica di tutta la categoria.
Così è stato
Ø
nel CCNL del 1990, la stagione dell’area contrattuale,
quando garantimmo il contratto dei bancari ai lavoratori dei CED, dei
centri servizi, delle società finanziarie e parabancarie;
Ø
nel CCNL del 1999 quando il Fondo di solidarietà
di settore ha messo la categoria al riparo dai licenziamenti
collettivi e dalla disoccupazione che avrebbero accompagnato le crisi
aziendali e le perduranti ristrutturazioni di gruppi e di aziende.
Nel processo di risanamento, necessario, del settore, che ha segnato
la seconda metà degli anni novanta, il sistema bancario meridionale
ha pagato un prezzo molto elevato: è migrato nei principali gruppi
bancari del centro-nord il controllo proprietario e gestionale, sono
mutati i baricentri economici e reddituali, sono diminuiti, su scala
rilevante, i livelli occupazionali, si sono contratte e depauperate le
opportunità professionali per i bancari meridionali e le opportunità
di accesso ad un lavoro regolare e qualificato per i giovani.
Per queste ragioni la piattaforma, oggi, declina il principio di
solidarietà nella forma della solidarietà e del riequilibrio
territoriale, della specifica attenzione ai problemi ed alle attese
dei bancari del Sud del Paese.
A
tal fine la piattaforma richiede alle banche meridionali ed ai gruppi
che hanno acquisito il controllo della banche meridionali, politiche
di riallocazione e/o potenziamento di funzioni bancarie (direzioni di
area, società specializzate, call center, centri servizi) accompagnate
e sostenute da un utilizzo selettivo della componente ordinaria del
Fondo di solidarietà di settore (formazione, riconversione,
riqualificazione professionale), dal monitoraggio dell’Osservatorio
nazionale e degli Osservatori decentrati aperti al contributo delle
istituzioni e delle comunità locali.
La
vertenza, aperta dal Sindacato col Governo su questa emergenza, potrà
offrire opportunità che valuteremo attentamente.
La
proposta della piattaforma rinvia, come condizione della sua
traduzione in norma contrattuale ed in tutela gestita, alla
conferma ed al potenziamento delle relazioni sindacali partecipative
che già il CCNL del 1999 ha fatto proprie.
Si
tratterà, conseguentemente, di renderle più stringenti ed efficaci ex
ante (quando i gruppi e le aziende presentano alle OO.SS. scelte
strategiche e piani industriali); ex post (rafforzando le procedure di
monitoraggio- verifica-gestione degli accordi e di correzione delle
eventuali, anomalie) e di modularle sulla mutata morfologia del
sistema bancario.
A
questo proposito la piattaforma ridisegna i compiti, competenze, ruoli
delle relazioni sindacali di gruppo, di azienda, di base per
modellarle sui centri decisionali reali e garantirne la massima
efficacia.
L’esperienza di questi anni è stata sostanzialmente positiva, per
quanto riguarda i risultati di gestione dei grandi processi di
ristrutturazione, fusione e scorporo, meno positiva per quanto
riguarda l’applicazione coerente di nuove normative e il
riconoscimento generalizzato del ruolo delle lavoratrici e dei
lavoratori e dei loro sindacati.
Emblematico il caso del Credito Emiliano, dove questo atteggiamento di
concreta negazione di ogni reale momento di confronto, ha assunto
livelli patologici, in netta contraddizione con quanto affermato, in
ogni sede dalla Associazione Bancaria.
Relazioni sindacali forti e corrette consentono alle lavoratrici e ai
lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, di esprimere e far
valere i loro bisogni, interessi, attese nelle sedi decisionali e nei
momenti importanti della vita aziendale; realizzano partecipazione e
democrazia diffusa; contribuiscono alla pienezza della cittadinanza.
Vogliamo declinare
il principio di responsabilità sociale anche nei confronti delle
persone più sfortunate che convivono quotidianamente con i drammi del
presente. Guerre, fame, malattie, mortalità infantile, disastri
naturali, scandiscono il nostro tempo ed evidenziano come il divario
tra Nord e Sud del mondo si stia allargando. E’ certamente nella
responsabilità dei Paesi sviluppati e dei loro cittadini assumere il
problema non in forma episodica, ma strutturalmente.
La
nostra categoria ha dimostrato in moltissime occasioni la sua
generosità, realizzando importanti progetti di solidarietà. La nostra
proposta è di costituire un Fondo Nazionale, alimentato
dall’adesione volontaria di lavoratrici e lavoratori e dai contributi
delle aziende.
Qualità e valorizzazione delle risorse umane (dalle quali deriva la
qualità delle relazioni di clientela); equità dei sistemi premianti;
solidarietà categoriale e territoriale; partecipazione e diritti di
cittadinanza, rafforzamento dei diritti individuali e collettivi: sono
le linee rivendicative che traducono concretamente la nostra sfida per
un’azienda di credito eticamente e socialmente responsabile.
Crediamo che in essa trovino accoglienza domande di tutela
immediate e attese di lungo periodo dei lavoratori bancari, ma anche
risposte possibili alla crisi e al travaglio del nostro tempo nel
segno dell’equilibrio responsabile tra vincoli economici ed istanze
sociali. |
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CAPITOLO I° |
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La
valorizzazione della qualità delle risorse umane |
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Il CCNL del 1999 ha posto le premesse per una complessiva revisione
degli inquadramenti, dello sviluppo professionale e degli avanzamenti
di carriera.
La piattaforma è concretamente impegnata nel completamento del
disegno.
Il “mal di budget”
A tal fine, per i
quadri direttivi, si propone:
1)
negoziazione aziendale dei ruoli chiave;
2)
retribuzione professionale e non indennitaria dei ruoli chiave;
3)
negoziazione aziendale dei profili professionali dei QD3 e QD4;
4)
pari opportunità di sviluppo professionale e di carriere nell’area
dei quadri direttivi, in particolare per il passaggio al QD3;
5)
scheda di valutazione professionale per i QD1 e i QD2 dopo 4 anni
dall’assunzione/promozione. Se la valutazione è positiva scatta
l’avanzamento di carriera; se emergono deficit professionali vengono
offerte nuove opportunità di sviluppo;
6)
armonizzazione dei trattamenti differenziati nell’ambito dei quadri
direttivi (missioni, trasferimenti, comporto, ecc.).
Anche per le aree professionali le premesse
del CCNL 1999 devono essere compiutamente realizzate.
A tal fine, per la
terza area professionale, si propone.
1)
obbligatorietà di percorsi professionali e di carriera, individuazione
di figure professionali esemplificative, rinvio applicativo al 2°
livello di negoziazione;
2)
specifici modelli di sviluppo professionale per il 3° e 4° livello per
creare le condizioni del passaggio ai quadri direttivi;
3)
scheda di valutazione per il 1° e 2° livello, dopo 5 anni
dell’assunzione/inquadra-mento. Se la valutazione è positiva scatta
l’avanza-mento di carriera. Se emergono deficit professionali vengono
offerte nuove opportunità di sviluppo.
Per la 1ª e
per la 2ª area professionale si propone l’obbligo di progetti
formativi, finalizzati al conseguimento dei requisiti per
l’avanzamento di carriera, finanziati dalla componente ordinaria del
Fondo di solidarietà e dal Fondo per il terziario.
I cinque criteri di valutazione,
previsti dal CCNL 1999, sono stati applicati in forme distorte che
hanno visto prevalere il criterio delle prestazioni. La piattaforma
propone: la formulazione di un giudizio professionale di sintesi in
base ai 5 criteri contrattuali, la trasparenza dei criteri, la
partecipazione del valutato, il miglioramento delle procedure di
ricorso e del ruolo sindacale su questa materia.
Sono emerse difficoltà applicative delle 50 ore annue di formazione
permanente. La piattaforma propone di costituire conti correnti
individuali sui quali versare, come crediti formativi, le ore di
formazione non fruite nell’anno per favorirne il recupero nell’anno
successivo.
La
piattaforma dedica specifica attenzione al rapporto fra maternità e
sviluppo professionale per offrire concretezza alle pari opportunità.
Il positivo
contributo di Enbicredito ad una strategia formativa di settore
richiede la continuità di funzionamento dell’ente.
In coerenza con
l’impegno assunto dalle parti stipulanti il CCNL 1999, la piattaforma
propone di definire i profili professionali generati dall’estesa
innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale.
Diritto alla rotazione su diverse mansioni per
gli addetti alla banca telefonica per favorirne l’arricchimento
professionale.
La piattaforma avanza specifiche richieste per i promotori finanziari.
Per quelli con contratto di lavoro dipendente propone:
1)
profili professionali e inquadramenti adeguati;
2)
percorsi di sviluppo professionale;
3)
flessibilità di orario nell’ambito dei limiti generali;
4)
tutele e garanzie per i rischi derivanti dal rapporto con la clientela
e con l’autorità di controllo.
Per quelli con contratto di lavoro parasubordinato propone la stipula
di uno specifico contratto collettivo su: previdenza, assistenza,
malattia ed infortuni, formazione continua, diritti di rappresentanza
collettiva, responsabilità civile verso terzi, ecc.
Tutela del potere di acquisto attraverso il recupero del differenziale
tra inflazione reale e inflazione programmata per il biennio 2002/2003
(2%) e la richiesta di aumenti salariali in base all’inflazione reale
attesa per il biennio 2004/2005 (4,1%).
Ridisegno della scala parametrale dal 3° livello della 3ª area
professionale al 3° livello dei quadri direttivi.
La piattaforma prevede, a titolo di solidarietà generazionale, per gli
assunti successivamente al 19.12.1994, un 1% di versamento aggiuntivo
sui fondi previdenziali aziendali.
Rivalutazione delle indennità.
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Il
CCNL dell’11 luglio 1999 ha posto le premesse per una complessiva
rivisitazione dei modelli professionali e degli sviluppi di carriera.
Indispensabile, a questo fine, è stata la riunificazione contrattuale,
la ricomposizione strutturale della categoria.
Un
processo, quindi, avviato, che va ulteriormente integrato con un
significativo miglioramento del quadro normativo e una più chiara
definizione dell’assetto retributivo.
L’esperienza sin qui accumulata ha messo in evidenza che l’indirizzo
gestionale del sistema creditizio e finanziario è coerente con il
progetto formale contrattuale, ma, alcune soluzioni hanno dimostrato
la necessità di un cambiamento.
Si
inserisce in questo contesto una riflessione complessiva sugli
obiettivi di fondo e sulla correlata strumentazione contrattuale.
La
centralità della persona, le sue aspirazioni, i suoi diritti, antichi
e nuovi, i suoi bisogni, le sue certezze, le sue motivazioni, le sue
consapevolezze ispirano ogni aspetto della rivendicazione,
sintetizzata nella piattaforma.
La
cultura economica dominante degli ultimi anni, assunta anche nel
settore bancario e finanziario, ha traguardato obiettivi di brevissimo
e di breve termine, incentrati sulla crescita dei valori economici,
del ROE, dell’utile netto, dei dividendi da distribuire.
Anche il settore bancario ha imitato modelli manageriali
angloamericani, importando favolose “stock options” da distribuire al
top management, collegate (più o meno) ai risultati.
Ciò ha comportato una politica di tagli di costi e di
svalorizzazione della professionalità, focalizzata su un’unica
componente di valore: il risultato immediato, il raggiungimento del
budget ad ogni costo, (causa anche di nuove patologie conosciute come
il “mal di budget”), che induce anche a comportamenti
eticamente scorretti nei confronti della clientela, come si è
evidenziato in recenti vicende che hanno negativamente caratterizzato
alcune Banche.
Questo si è realizzato in conflitto con lo sviluppo professionale, con
la formazione, con le pari opportunità, con il diritto a lavorare in
aziende socialmente ed eticamente responsabili, con la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, in una parola in conflitto con gli
interessi più profondi dei lavoratori.
Questa premessa indica una direttrice di marcia che rafforza alcuni
convincimenti, maturati già da tempo.
La proposta normativa
Si
confermano l’assetto degli inquadramenti, le declaratorie e i profili
professionali in essere.
Per quanto riguarda i quadri direttivi, l’attuale
modello appare coerente con i sistemi funzionali ed organizzativi.
Quattro livelli retributivi e ruoli chiave aziendalmente definiti
rappresentano, sotto il profilo contrattuale, l’esito della
riorganizzazione del sistema bancario in “Banca corta”.
Una filiera decisionale accorciata, la destrutturazione di apparati
burocratici, consentono una gestione dei profili professionali delle
alte professionalità più adeguata alle caratteristiche proprie delle
figure apicali della categoria dei quadri direttivi.
Le novità che sono proposte
riguardano:
1-
Contrattazione dei profili professionali dei ruoli chiave in
ambito aziendale, passando da un sistema pseudo-contrattuale ad uno
negoziale pieno.
2-
Stabilizzazione del ruolo chiave, cioè il passaggio dalla forma
indennitaria a quella retributiva vera e propria.
3-
Contrattazione in sede aziendale dei profili professionali per
l’inquadramento al 3° e al 4° livello retributivo.
4-
Obbligo per le Aziende di attuare progetti di sviluppo
professionale e di carriera, con specifica attenzione al tema delle
pari opportunità, in particolare per la promozione al 3° livello
retributivo.
5-
Entro 4 anni dalla promozione o dalla assunzione nei primi due
livelli retributivi dei quadri direttivi, le Aziende dovranno fornire
una specifica scheda di valutazione. Le valutazioni positive, che
identificano il raggiungimento di più elevati standard di competenza e
di capacità professionale, comportano l’inquadramento nel livello
retributivo superiore.
La scheda dovrà esplicitare
gli eventuali deficit professionali e di competenza, da colmare con
appositi percorsi formativi e/o di adibizione a nuove responsabilità.
6-
Armonizzazione delle normative relative a missioni,
trasferimento, periodo di comporto indennità di reperibilità e
indennità di preavviso nell’ambito dell’Area quadri direttivi.
Per quanto riguarda le aree
professionali, la sostituzione degli automatismi di carriera
con un sistema articolato di sviluppo professionale non ha espresso
tutto il suo potenziale innovativo e positivo.
I grandi processi di ristrutturazione che hanno interessato e
stanno interessando l’intero sistema bancario, una forte resistenza al
cambiamento di molti capi del personale, una antica abitudine ad
attendere la disponibilità aziendale a prendere in considerazione il
diritto e le legittime aspettative professionali, sono alcune delle
concause che vanno rimosse attraverso una maggiore incisività della
normativa per rendere effettiva la valorizzazione della qualità del
capitale umano.
Si
propone per la terza area
professionale:
1-
Realizzazione di percorsi professionali e di carriera, da
adottare obbligatoriamente, individuando a livello nazionale alcune
figure professionali esemplificative e modelli generali da definire ed
adattare nell’ambito della contrattazione di II° livello.
2-
Identificazione di specifici progetti professionali e formativi
per il terzo e il quarto livello retributivo, al fine di conseguire,
mantenere e sviluppare l’acquisizione delle competenze necessarie alla
promozione alla categoria dei quadri direttivi.
3-
Obbligo per le aziende, dopo 5 anni dall’assunzione o
dall’inquadramento nei livelli retributivi 1° e 2° di fornire una
specifica scheda di valutazione. In caso di valutazione positiva i
lavoratori sono inquadrati al livello retributivo superiore. La scheda
dovrà esplicitare gli eventuali deficit di competenza e professionali,
da colmare con appositi interventi formativi e/o con adibizione a
nuove responsabilità.
Il nuovo modello di valutazione,
uno dei tre pilastri del nuovo modello di sviluppo professionale,
è stato largamente disatteso e mal applicato. Si è registrata una
forte carenza nella trasparenza, nella partecipazione attiva del
valutato, nell’adozione di utili e concrete procedure di ricorso. In
molti casi il passaggio è servito esclusivamente ad un abbassamento
generalizzato e ingiustificato dei giudizi.
E’
necessario rafforzare gli strumenti di confronto e verifica a
livello aziendale, per rendere chiare e trasparenti le regole che
sovrintendono lo sviluppo professionale, anche alla luce delle nuove
proposte presenti nella piattaforma.
I
profili professionali nuovi e originali, collegati alle nuove
attività sollecitate dalla diffusione di Internet dovranno
trovare adeguati livelli di inquadramento, coerenti con una
organizzazione del lavoro che sostanzialmente non risponde più, per
alcune attività, a schemi gerarchici ma a qualità professionali, a
lavori di squadra e per progetto.
Occorrerà altresì individuare nel CCNL il corretto inquadramento di
nuove figure professionali che stanno affermandosi con i
processi di ristrutturazione. La nuova finanza, il risk management, i
gestori di portafoglio, gli account delle imprese e molte altre,
devono trovare un adeguato riconoscimento professionale che non sempre
la contrattazione di II° livello è riuscita a garantire.
In materia di rotazioni, va
inserita una esplicita previsione per gli addetti alla banca
telefonica, anche nel caso che essa sia costituita come società
indipendente all’interno di un gruppo bancario.
I promotori finanziari
dipendenti direttamente dalle banche, saranno destinatari di
specifiche norme, correlate alla specificità della loro
professionalità. Norme di tutela e garanzia per quanto riguarda i
profili di rischio del rapporto con il cliente, con l’autorità di
controllo; di percorsi formativi a hoc; di orari di lavoro che, pur
nella flessibilità della prestazione, devono rimanere ancorati alle
previsioni generali di limiti e durata. Inquadramenti coerenti con il
contributo professionale.
Per i promotori con contratto autonomo, collegati alle reti bancarie,
si richiede la stipula di uno specifico contratto collettivo su
materie quali la previdenza, l’assistenza, malattia ed infortuni,
formazione continua, diritti di rappresentanza collettiva, tutele per
fatti commessi durante l’esercizio delle funzioni, responsabilità
civile verso terzi, sistema di conciliazione e arbitrato in caso di
controversie, minimi retributivi anche in caso di aspettativa per
motivi di malattia o di aggiornamento professionale e maternità.
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Il CCNL 1999 ha definito una gamma di flessibilità di orario compiuta,
esaustiva e in gran parte sottoutilizzata.
L’esperienza applicativa del quadriennio ha fatto emergere
l’insufficiente conciliazione tra gli obiettivi di efficienza delle
flessibilità e gli obiettivi di qualità della prestazione lavorativa e
della vita.
Per queste
ragioni occorre rafforzare tutte le procedure negoziali aziendali in
materia di orario e di controllo delle prestazioni straordinarie.
Armonizzazione dell’indennità di reperibilità, nell’ambito dei quadri
direttivi e vincoli normativi alla reperibilità per tutto il
personale.
Riduzione, per tutto il personale, di 30 minuti dell’orario
settimanale di lavoro da fruire giornalmente o da riversare in banca
delle ore.
Riduzione di orario proporzionale per i lavoratori a part-time.
Tre (3) giorni di ferie annue aggiuntive per i quadri direttivi.
Il tempo di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, nel caso delle
missioni, è considerato straordinario.
I periodi di
malattia non provocano alcun effetto di riduzione del periodo di
ferie. Abrogazione del penultimo comma dell’art. 46 del vigente CCNL.
Conferma
dell’autogestione per l’intera categoria dei quadri direttivi e
dell’autocertificazione per i QD1 e QD2.
Rafforzamento delle procedure sindacali aziendali per dare certezza
applicativa al recupero delle prestazioni straordinarie o al loro
pagamento.
Aumento del
parametro per i QD1 e i QD2 che incorpora sia l’aumento della quota
forfettizzata dello straordinario, sia l’aumento del salario
professionale, fatta salva la distinzione tra erogazioni derivanti dai
sistemi incentivanti e pagamento delle prestazioni straordinarie.
Viene
confermato l’istituto e modificato il meccanismo.
A tal fine:
1)
le ore depositate in banca delle ore rimangono permanentemente nella
disponibilità del lavoratore sino ad un tetto di 400. Pagamento del
saldo finale solo per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
2)
possibile utilizzo delle ore depositate in banca delle ore per
retribuire le 18 ore di formazione non pagate;
3)
versamento in banca delle ore del permesso di 7,30 previsto
dall’1.1.2001;
4)
aumento della flessibilità a 75 ore e corrispettiva riduzione dello
straordinario a 75 ore;
5)
recupero obbligatorio delle 75 ore di flessibilità. Pagamento o
recupero, a scelta del lavoratore, delle 75 ore di straordinario. In
caso di recupero pagamento della maggiorazione economica.
Elementi di comparazione tra il vecchio ed il nuovo meccanismo. |
ORARIO DI LAVORO
Il
capitolo sull’orario di lavoro del vigente CCNL è stato il risultato
di una lunga fase di confronto, sia prima dell’intesa dell’11 luglio
’99, che nell’ambito dell’ancor più lungo percorso che ha portato alla
definitiva stesura dell’articolato.
Il
quadro normativo che ne è scaturito ha consentito, da un lato, di
individuare soluzioni adeguate alle esigenze delle Aziende di poter
disporre di un orario di funzionamento degli sportelli e degli uffici
più flessibile e rispondente alle specifiche esigenze produttive e
dall’altro, la previsione di vincoli quantitativi e di garanzie per il
singolo lavoratore volte ad evitare che il quadro di riforma
complessiva degli orari, e quindi la qualità della vita lavorativa e
non, venisse travolto da queste innovazioni, prevedendo altresì per
l’intera materia l’obbligo da parte aziendale di attivare procedure di
confronto in sede aziendale.
Mai come in questo caso l’esperienza della fase applicativa ha
dimostrato la distanza tra le esigenze dichiarate in sede di
trattativa dalla delegazione datoriale, in particolare sulle 40 ore di
apertura degli sportelli e l’adozione del nastro orario di massima
ampiezza, e le esigenze effettive.
Le
stesse possibilità offerte dalle modalità di prestazione individuale
per le quali era stato previsto un orario settimanale di 36 ore, in
particolare riferito all’articolazione su quattro giornate (9 x 4),
non hanno riscosso l’interesse della maggior parte delle aziende.
Tutto questo per affermare che il ventaglio delle flessibilità offerte
dal CCNL è da considerarsi compiuto ed esaustivo.
Occorre rafforzare le procedure di confronto e negoziato
aziendale in particolare su turni e sportelli speciali, prevedendo
un apposito incontro, da tenersi entro il mese di gennaio e istituendo
per ogni tipologia d’orario prevista nel CCNL (ad es. orario
giornaliero, orario di sportello, intervallo, orario multiperiodale,
riposo settimanale, flessibilità individuali, prestazioni lavorative
dell’Area dei Quadri Direttivi, andamento della banca delle ore)
ulteriori sessioni nell’anno di informativa e verifica circa
l’andamento delle innovazioni d’orario previste. Il controllo delle
prestazioni aggiuntive e dello straordinario da parte delle R.S.A.,
compendia una strategia di contenimento degli orari di fatto. Tale
prassi deve ritrovare un rinnovato impegno a tutti i livelli per
contenere i fenomeni di abuso e di intimidazione cui spesso le
lavoratrici e i lavoratori sono sottoposti.
In
materia di reperibilità, le normative attualmente differenziate
tra aree professionali e quadri direttivi di 3° e 4° livello vanno
armonizzate, estendendo l’indennità a tutti.
Va
inserito il limite massimo di giornate annuali di reperibilità di 60
all’anno, con un numero massimo mensile di 6. Va computata come
giornata di reperibilità anche quella in cui si è chiamati per un
intervento urgente, pur non essendo programmata. La reperibiltà nei
giorni non lavorativi, nei giorni festivi e semifestivi non può
comunque superare il numero di 20 all’anno.
Tra l’intervento notturno e la ripresa del lavoro ordinario, deve
intercorrere un intervallo effettivo di almeno 8 ore.
Il
tema della reperibilità e la sua gestione sarà inserito negli
argomenti oggetto di incontro semestrale.
Le
ore prestate sia per il viaggio che per l’intervento vanno retribuite
come straordinario, per le aree professionali e come prestazione
aggiuntiva nell’ambito della flessibilità per i quadri direttivi.
I
turni di reperibilità vanno preannunciati con almeno una settimana di
anticipo.
Riduzione dell’orario di lavoro.
Si richiede per tutti, a regime,
la riduzione di trenta minuti dell’orario settimanale di lavoro, da
riversare su opzione del lavoratore nella banca delle ore.
Alle lavoratrici e ai lavoratori part time va riconosciuto un
proporzionale numero di permessi.
Ai quadri direttivi, cui non si applica l’istituto della banca
delle ore, saranno riconosciuti, a regime, ulteriori tre giorni di
ferie annue.
Alla luce di recenti sentenze della Suprema Corte, (Sezione Lavoro n.5775
dell’11 aprile 2003), va computato come attività lavorativa vera e
propria e retribuito come straordinario, il tempo impiegato per
raggiungere il luogo di lavoro, quando sia funzionale alla
prestazione, come nel caso delle missioni.
Sempre la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 14020 del 12 novembre 2001 ha considerato non
legittime le clausole contrattuali che prevedono una diminuzione del
periodo di ferie collegata a periodi di malattia. Andrà pertanto
modificata in tal senso la previsione del penultimo comma dell’attuale
art. 46.
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Specifico
capitolo dedicato alla salute, sicurezza, integrità fisica e psichica
e dei lavoratori bancari.
Aumento del
periodo di comporto.
Commissione nazionale
sulla sicurezza.
Commissioni sulla sicurezza di azienda o di gruppo.
Aumento di permessi ed aspettative contrattuali recependo le
previsioni della legge 309/90 in materia di progetti mirati di
recupero.
Rafforzamento
del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Aumento delle
indennità per i centralinisti non vedenti.
Limite massimo individuale di 80 notti annue per tutte le fattispecie
di turno notturno.
Fondo nazionale di solidarietà per le emergenze umanitarie.
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SALUTE, SICUREZZA E
POLITICHE SOCIALI
In
premessa sarà utile individuare come valori condivisi dalle parti, la
tutela della salute, della sicurezza e la dignità delle lavoratrici e
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo
sviluppo della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi e
concordare sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e
applicazioni consapevoli, partecipati coerenti delle norme
contrattuali e delle leggi.
L’obiettivo comune dovrà essere quello del miglioramento continuo
delle misure idonee a salvaguardare la salute psicofisica e la
sicurezza delle persone, l’ambiente, lo sviluppo della qualità
attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori
di rischio.
Per dare una visione unitaria delle
politiche di tutela della persona, si pone l’esigenza di inserire in
uno specifico Capitolo del CCNL le Politiche Sociali e di Salute e
Sicurezza.
Con questo si intende dare organicità e visibilità ad una materia come
quella “della salute e della dignità della persona”, vissuta ancora
oggi come tema marginale.
In
questo capitolo saranno inserite tutte le attuali normative (ad es.
personale sottoposto a cure chemio-terapiche, il volontariato) e
ipotizzate ulteriori tutele riferite a nuove fattispecie.
E’
necessario aggiornare la normativa sul comporto per malattia,
estendendo i periodi di garanzia attualmente previsti di ulteriori due
mesi per scaglione e unificando le previsioni tra aree professionali e
quadri direttivi.
Vanno previste ulteriori tutele per lavoratrici e lavoratori affetti
da aids e per i tossicodipendenti e alcolisti cronici, in
crementando di un ulteriore 50% il periodo di comporto.
L’aspettativa non retribuita deve passare dagli attuali 4 mesi ad un
anno, a domanda del lavoratore.
Le
aziende devono informare il lavoratore, con cadenza semestrale, in
merito al periodo di comporto utilizzato e comunque tre mesi prima
dell’eventuale scadenza.
La Commissione Nazionale sulla
sicurezza, prevista dall’art. 20 del Dlgs n. 626, oltre alle sue
specifiche funzioni, sarà la sede di confronto periodico e di
monitoraggio di fenomeni non ancora regolati dal CCNL, svolgendo
anche un’opera di disseminazione delle buone pratiche che verranno
riscontrate sul campo. La sua attività di monitoraggio comprenderà:
Ø
il disagio e il disadattamento lavorativo (stress da
lavoro, mobbing, molestie sessuali e morali);
Ø
le dipendenze da alcol, droghe, fumo;
Ø
la sieropositività e l’Aids
Ø
l’inserimento, l’assistenza, l’integrazione del
personale portatore di handicap;
Ø
l’applicazione della legislazione sulla prevenzione e
sulla sicurezza nel caso di appalti o di altre forme contrattuali;
Ø
l’analisi, la valutazione e la diffusione dei benefici
di buone pratiche di prevenzione;
Ø
l’efficacia dell’attività formativa e dei sistemi
aziendali di relazioni in materia di salute e sicurezza;
Ø
la promozione e lo sviluppo di studi e ricerche in
materia.
La
commissione nazionale si avvarrà del contributo scaturente
dall’esperienza delle commissioni aziendali o di gruppo che
saranno costituite.
Si propone di integrare le
previsioni in materia di permessi e aspettativa con le misure
individuate dalla legge 309/90, che prevede la possibilità di
prolungare il periodo di aspettativa fino a tre anni, di godere di
permessi retribuiti giornalieri fino a due ore il giorno per progetti
mirati di recupero e la possibilità di accedere a riduzioni di orario.
Nella riformulazione dell’accordo sindacale che regola le attribuzioni
dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, occorrerà:
Ø
aggiornare le materie di competenza, alla luce del nuovo
comma 1 dell’art. 4 Dlgs 626, circa la responsabilità, da parte del
datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici”, anche i cosiddetti
“rischi specifici”. Ciò significa che il rischio rapina
dovrà essere compreso nel Documento di Valutazione dei rischi;
Ø
risolvere la questione degli addetti ai
videoterminali, rivedendo le modalità di rilevazione dei tempi di
adibizione, con particolare riferimento agli addetti alla banca
telefonica, ricorrendo eventualmente al giudizio di esperti esterni
scelti di comune accordo tra le parti;
Ø
incrementare, nell’ambito della revisione degli
accordi in materia di diritti dei lavoratori e sindacali le
previsioni di ore di permesso disponibili per gli RLS;
Ø
aggiungere, alle 10 ore retribuite per assemblea,
un’ora dedicata ai problemi della salute e della sicurezza.
Tra le nuove norme da inserire nel
CCNL, occorrerà prevedere anche una specifica indennità per i
centralinisti non vedenti. Tale indennità giornaliera è regolata
dalla legge n.113 del 29 marzo 1989, ma le misure non vengono più
aggiornate da anni, considerato che la Circolare ministeriale n. 84/92
demanda la determinazione di tale indennità ai contratti collettivi.
L’estensione a tutte le attività che
attualmente prevedono la possibilità di lavoro in turno notturno,
del limite massimo individuale di 80 notti annue.
Nell’ambito delle politiche di
responsabilità etico-sociale, viene istituito un Fondo Nazionale
per progetti di solidarietà, alimentato da contributi volontari
delle lavoratrici e dei lavoratori e in pari misura dalle aziende.
“Se
potessi dare mille lire al mese”, (una proposta nata prima
dell’adozione dell’Euro), prevede che ogni anno le lavoratrici e i
lavoratori possono sottoscrivere una specifica delega di equivalente
trattenuta mensile, da destinare al Fondo, per finanziare progetti per
azioni a favore delle popolazioni più indigenti, di interventi mirati
e autogestiti di solidarietà. Un’ora di lavoro all’anno dedicata alla
solidarietà. Le aziende si impegnano a versare almeno lo stesso
importo raccolto tra i propri dipendenti.
Il
Fondo sarà gestito di comune accordo tra rappresentanti dei lavoratori
e delle aziende
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Percentuale obbligatoria di accoglimento delle domande. Accoglimento
aggiuntivo delle domande di genitori con figli sino al compimento del
terzo anno di età.
Superamento della deroga all’art. 75, discriminatoria per i lavoratori
a part-time, prevista dall’art. 26 del vigente CCNL. Formazione
retribuita. Estensione dell’elasticità di orario ai lavoratori in
part-time.
Clausole
elastiche subordinate ad accordi aziendali ed alla volontarietà.
Indennità di elasticità.
Erogazione
del buono pasto.
Consenso per
missioni, trasferimenti, distacchi eccedenti la possibilità del
pendolarismo giornaliero.
Maggiorazione
per maternità inversamente proporzionale all’orario. |
PART TIME
L’auspicio contenuto nel precedente contratto relativo alla
generalizzazione e al significativo sviluppo del part time nel settore
del credito, è rimasto tale.
Sono maturi i tempi per inserire nel contratto una percentuale
obbligatoria di accoglimento delle domande di part time per tutto
il personale, quadri direttivi inclusi. A tali minimi si aggiungono i
genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, che
hanno il diritto di essere collocati a part time.
In relazione all’effettività del “principio
di non discriminazione “, va superata la deroga prevista all’art.75,
in materia di criterio di prevalenza e continuità; per quanto riguarda
la formazione, va modificata la formula che prevede che essa non sia
retribuita, nel caso in cui il corso cada fuori dall’orario della
lavoratrice o del lavoratore part time; va estesa anche ai part time
la facoltà di elasticità di orario prevista dall’art.93., fino a
trenta minuti.
Occorre prevedere, anche alla luce delle recentissime disposizioni
legislative, che le clausole elastiche siano su base
volontaria, strettamente collegate a specifiche esigenze organizzative
concordate aziendalmente con le rappresentanze sindacali. In questo
caso sarà necessario individuare una specifica indennità che verrà
erogata per tutto il tempo di prestazione diversa da quella ordinaria,
precedentemente concordata.
Il
buono pasto va erogato integralmente, quando l’orario comprende la
pausa e proporzionalmente per gli altri casi.
La
lavoratrice e il lavoratore a part time devono prestare il loro
consenso in caso di missioni, trasferimenti, distacchi, nel caso in
cui le distanze superino la possibilità di un pendolarismo
giornaliero.
In
caso di assenza per maternità, il trattamento economico va
erogato incrementando l’importo riproporzionato di una percentuale
variabile in relazione all’orario di lavoro prestato. A minor orario
corrisponde una maggiorazione percentuale superiore. |
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Strumenti di garanzia applicativa del contratto |
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Incontro annuale, a livello di azienda e/o di gruppo, dedicato al
monitoraggio ed alla valutazione della qualità delle risorse umane.
Indicatori
condivisi per l’incontro annuale e per la redazione dei bilanci
sociali.
Valutazione
complessiva della motivazione dei lavoratori e del clima aziendale.
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1) Incontro annuale sulla valutazione della qualità del capitale
umano
L’istituzione di uno
specifico incontro, tra il sindacato, l’azienda e/o il gruppo, che
annualmente valuti la qualità delle risorse umane dell’azienda,
secondo parametri condivisi, favorisce ed accelera il percorso di
costruzione di una cultura aziendale realmente capace di mettere al
centro il capitale umano e le sue qualità.
Si pone come obiettivo
il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con il
superamento delle gestioni incentrate sui tagli dei costi,
responsabilizzando l’azienda a gestire coerentemente la formazione, la
valutazione, lo sviluppo professionale, gli inquadramenti e i sistemi
premianti.
Gli indicatori per misurare la qualità sono molteplici e saranno
desumibili dai bilanci sociali che li conterranno secondo le
indicazioni che saranno condivise con l’Abi, ma dovranno comunque
essere forniti dalle aziende che non avranno ancora allegato il
bilancio sociale al bilancio contabile d’esercizio. In maniera
esemplificativa alcuni di loro potranno essere correlati alla:
Formazione:
sviluppo professionale:
perdita di competenze:
saturazione lavoro nelle unità produttive:
rigidità organizzazione del personale:
pari opportunità:
valutazione:
Livello di realizzazione dei piani formativi
contrattuali;
fasce di personale escluse;
totale dipendenti inseriti in percorsi
professionali definiti/totale organico;
professionals quadri direttivi (non preposti, non
commerciali) /totale organico;
dipendenti dimissionari senza diritto a
pensione/organico totale;
totale banca delle ore non utilizzate
nell’anno/totale accrediti banca delle ore nell’anno;
ferie e permessi ex festività non goduti/totale
ferie ed ex festività spettanti nell’anno;
totale richieste trasformazione da full-time a
part-time/ totale domande accolte;
dipendenti adibiti a mansioni a rischio
obsolescenza;
avanzamenti di carriera suddivisi per fasce di
età, genere, aree di business, front-back office ecc.;
donne quadri direttivi/totale quadri direttivi;
quota salario per obiettivi suddivisa fra front e
back office.
Distribuzione dei giudizi di valutazione
distribuiti per aree, livelli retributivi, genere;
numero dei ricorsi/totale dipendenti,
numero dei ricorsi accolti/totale dipendenti.
Tale incontro ha anche l’obiettivo di rilevare la qualità della
motivazione degli addetti ed il clima aziendale nel quale
operano quotidianamente.
Una politica
aziendale che operi una costante compressione dei costi del personale
farà immediatamente rilevare un deterioramento degli indici citati,
come inversamente ,la realizzazione di politiche che perseguano
obiettivi di qualità, si riflette positivamente sugli stessi.
Tale incontro annuale, quindi, permetterà di valutare effettivamente
la volontà aziendale ad investire sul capitale umano come risorsa
strategica.
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Osservatorio nazionale sulla qualità interna (risorse umane e
processi) e sulla qualità esterna (relazioni con la clientela, con le
comunità territoriali, con gli azionisti).
La ricerca
dell’osservatorio nazionale confluirà in un convegno annuale, aperto
ai portatori di interessi che interagiscono con le banche, e
finalizzato a valutare lo stato di complessivo orientamento alla
responsabilità sociale del sistema. |
2) Osservatorio nazionale sulla qualità
L’Osservatorio
nazionale sulla qualità, parte integrante dell’Osservatorio
nazionale, coglie l’opportunità del mettere in relazione le
rilevazioni effettuate nelle diverse aziende, negli incontri
annuali sulla valutazione della qualità e valorizzazione delle risorse
umane, per ricavare delle indicazioni di sistema sulla tendenza
dello stesso a convergere verso un profilo qualitativo sempre più
elevato nei confronti della gestione del personale dipendente, ma
anche nei confronti degli ulteriori portatori d’interesse (clienti,
comunità territoriali ed azionisti).
Il
lavoro dello stesso ha, tra gli altri, lo scopo di orientare l’attuale
cultura aziendale prevalente verso la costruzione di un settore
creditizio nel quale la qualità del capitale umano sia il vero terreno
sul quale essere competitivi con la consapevolezza che questo
contribuisce all’erogazione di sevizi di qualità elevata.
3) Convegno
annuale aperto alle associazioni
Il convegno
annuale permetterà di diffondere l’analisi scaturita dall’osservatorio
nazionale sulla qualità con particolare attenzione agli standard
di servizio erogato nei confronti della clientela. Lo stesso
permetterà di leggere le tendenze del sistema.
Tra i suoi
obiettivi, la diffusione del bilancio sociale e la
diffusione di buone pratiche riscontrate.
Lo scenario oggi
evidenzia una non marginale disaffezione della clientela indubbiamente
correlata alle politiche aziendali che tendono a massimizzare la
redditività nel breve periodo.
Un’occasione per
mettere in comune un lavoro che ha l’obiettivo di favorire uno
sviluppo del sistema bancario socialmente sostenibile e compatibile. |
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CAPITOLO IV°
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L’equità dei sistemi
incentivanti |
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Le strategie di breve periodo hanno negativamente condizionato la
costruzione ed il funzionamento dei sistemi incentivanti. Ne sono
derivate distorsioni nelle quantità, nei criteri distributivi, nel
coinvolgimento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, nella
discriminazione di ampie fasce di lavoratori, nella subordinazione
della soddisfazione dei clienti ai budget programmati, nelle
difficoltà etiche dei lavoratori a collocare prodotti talora opachi e
ad alto rischio.
Per ovviare a tali deficit la piattaforma propone: l’introdu-zione nei
budget di obiettivi di qualità interna (valorizzazione delle risorse
umane) e di qualità esterna (soddisfazione e fidelizzazione della
clientela).
Trasparenza nelle
relazioni di clientela.
Compatibilità, quantitativa, qualitativa ed etica degli obiettivi di
budget.
Confronto
negoziale, a livello aziendale, per definire le relazioni quantitative
e i criteri distributivi di tutte le forme del salario variabile
aziendale.
Tutela del
lavoratore per gli effetti conseguenti alla commercializzazione di
prodotti ingannevoli.
Equilibrio
dei criteri di valutazione che sovrintendono al giudizio professionale
di sintesi. |
L’entità del
salario incentivante sta assumendo dimensioni molto rilevanti nel
settore del credito. Ideato per incrementare gli indici di
produttività, costituisce ormai una componente significativa della
retribuzione.
In
troppi casi, però, l’erogazione di premi incentivanti è avvenuta in
maniera assolutamente discrezionale e senza alcuna trasparenza,
disattendendo lettera e spirito degli accordi sottoscritti.
Il
non corretto utilizzo del salario incentivante dimostra, peraltro,
come tale sistema, gestito unilateralmente e senza alcuna
partecipazione dei lavoratori ad una sua costruzione equilibrata, non
assicuri una crescita qualitativa del lavoro ma solo, o soprattutto,
quantitativa e, spesso, con un profitto fine a se stesso e di breve
termine.
Sono stati trascurati gli interessi di medio/lungo periodo e posti in
essere dalle Aziende comportamenti scarsamente trasparenti e
responsabili, tali da porre, in alcuni casi, i lavoratori
professionalmente coinvolti di fronte a dilemmi deontologici ed etici.
La
dominanza degli obiettivi e dei risultati di budget di breve periodo
si è riflessa negativamente sulla valorizzazione professionale del
personale e si è così elusa tutta quella normativa contrattuale
dedicata alla gestione strategica delle risorse umane.
La
nuova normativa proposta
Si
ravvisa la necessità di definire procedure di un confronto
negoziale forte in luogo dell’attuale semplice informativa e di
prevedere un sistema di regole equilibrato ed attento ad una più
stretta correlazione tra l’individuazione degli obiettivi e le
strategie aziendali – da modulare su analisi del mercato di
riferimento e su specifiche politiche di marketing – e
prevedere momenti di confronto per verificare che nei budget siano
sempre presenti elementi di qualità.
Si
dovranno, inoltre, definire strumenti contrattuali che regolino la
gestione della vendita dei prodotti e il conseguimento degli
obiettivi, garantendo la qualità del rapporto con la clientela e la
qualità professionale dei lavoratori.
Indispensabile sarà pure rendere possibile la “misurazione” e la
compatibilità degli obiettivi da raggiungere – stabiliti molto
spesso in funzione delle pressioni produttivistiche delle aziende – al
fine di garantire “coerenza etica” nella commercializzazione
dei prodotti, qualità del lavoro, rispetto dei lavoratori e della
clientela, anche attraverso adeguati momenti formativi.
Al fine di
conferire equità alle politiche retributive del lavoro dipendente nel
settore, si dovranno, altresì, prevedere momenti di confronto
negoziale a livello aziendale in cui le Parti stabiliscano
indici e criteri distributivi di tutte le forme di salario variabile
aziendalmente previste, assicurando e definendo il giusto equilibrio
quantitativo all’interno dell’ammontare complessivo delle risorse
economiche all’uopo destinate, sia che si tratti di premi
aziendali, sia che si tratti di premi da erogare per risultati
raggiunti riferiti a gruppi omogenei di posizioni lavorative, sia che
si tratti di premi da riconoscere al personale che fornisce contributi
indiretti, sia che si tratti di premi collegati a campagne prodotto.
Il lavoratore,
inoltre, dovrà essere sollevato da eventuali responsabilità
conseguenti alla commercializzazione di prodotti che si rivelassero
ingannevoli e non rispondenti alle qualità vantate.
Infine, dovranno essere garantiti i livelli di retribuzione
contrattata evitando qualsiasi correlazione tra forme di
incentivazioni economiche per obiettivi e sistema di valutazione del
lavoratore.
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CAPITOLO V°
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Solidarietà categoriale per il sud del paese |
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Crisi e ristrutturazione del sistema bancario meridionale.
Rischi di
allentamento del rapporto tra sistema bancario ed economia
meridionale.
Sulla base
delle valutazioni precedenti la piattaforma propone:
·
impegno delle aziende e dei gruppi presenti nel
meridione a politiche di tassi di interesse non penalizzanti, al
potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di prodotti di
intermediazione e finanziari, alla riallocazione di funzioni bancarie
gestionali, specialistiche e strumentali;
·
sostegno dei processi, elencati al punto precedente,
attraverso l’utilizzo selettivo della parte ordinaria del fondo di
solidarietà di settore (formazione, riqualificazione, riconversione
professionale) e del fondo per il terziario;
·
incontro a livello di azienda o di gruppo dedicato al
rapporto con le aree territoriali meridionali di riferimento.
Specifico capitolo nei bilanci sociali;
·
sezione dedicata nell’ambito dell’osservatorio
nazionale e cooperazione con gli osservatori decentrati;
·
contributo di Falcri, Fiba, Fisac, Uilca al tavolo
aperto dalle Confederazioni col Governo.
·
|
Le
crisi dell’economia e del sistema bancario meridionali, intorno alla
metà degli anni novanta, sono state l’effetto, combinato e cumulativo,
di dinamiche strutturali di lungo periodo (Trattato di Maastricht e
politiche di convergenza; nuova Legge bancaria 1993);
evoluzione congiunturale (crisi economica 1992-1993); decisioni
di politica economica (fine dell’intervento straordinario); storica
arretratezza dell’economia meridionale (operante, pressoché
esclusivamente, sul mercato interno ed estranea ai vantaggi derivati
dalla svalutazione delle lira nel settembre 1992).
Il sistema bancario meridionale ha subito una vera e propria
implosione con ripercussioni drammatiche sui livelli
occupazionali, sulle prospettive professionali dei lavoratori bancari
e sulle possibilità di ripresa delle economie locali di riferimento.
La
crisi si è risolta con una radicale ristrutturazione delle banche
meridionali: migrazione (per i 2/3 del sistema in termini di Fondi
intermediati totali) della proprietà e dei centri decisionali in
Gruppi ed Aziende del Centro-Nord del Paese; risanamento economico e
reddituale; riduzione dei livelli occupazionali; cambiamento dei
modelli organizzativi e trasformazione delle banche meridionali in
banche reti.
In
sintesi: da una banca non competitiva dedicata alla sua economia,
ad una banca risanata e competitiva che rischia di essere poco
integrata con la sua economia di riferimento.
Per le ragioni citate, riteniamo che il rapporto tra aziende di
credito ed economia meridionale sia particolarmente rilevante,
considerando che, negli ultimi anni, il Sud, pur con tassi di
disoccupazione, di lavoro irregolare e di migrazione interna tra i più
alti d’Europa, ha registrato saggi di crescita leggermente superiori
al Centro-Nord che potrebbero preludere ad un’inversione di tendenza.
La
piattaforma nazionale intende, pertanto, tener fede al principio di
solidarietà, che ha caratterizzato i momenti più importanti
della nostra storia contrattuale, modulandolo sulle specificità dello
squilibrio territoriale.
A
tal fine:
Ø
i Gruppi bancari e le Aziende di credito presenti
nell’area meridionale si dovranno impegnare ad adottare coerenti
politiche dei tassi di interesse non penalizzanti, a potenziare ed a
qualificare la loro offerta di prodotti di intermediazione e
finanziari anche attraverso il rafforzamento e/o la riallocazione di
funzioni gestionali e specialistiche (Direzioni di area, società
specializzate nei rapporti con le economie locali), nonché di funzioni
strumentali (Centri servizi, Call center);
Ø
le parti sociali di Gruppo e di Azienda, nell’ambito
delle procedure per accedere ai finanziamenti previsti dalla gestione
ordinaria del Fondo di solidarietà di settore (formazione,
riqualificazione, riconversione professionale), accorderanno
specifica priorità alle operazioni sopra definite. Al medesimo
obiettivo potrà essere finalizzato l’utilizzo del Fondo per il
terziario;
Ø
a livello di Gruppo o di Azienda si svolgerà tra le
Parti sociali, con cadenza annuale, un incontro dedicato al
rapporto con le aree territoriali meridionali di riferimento.
L’incontro avrà funzioni di monitoraggio, secondo indicatori e criteri
concordati tra le Parti, di valutazione e di programmazione. Lo schema
informativo e conoscitivo definito tra le Parti sarà, egualmente,
seguito nell’eventuale, specifico, capitolo del Bilancio sociale;
Ø
l’Osservatorio nazionale, nell’ambito della specifica
sezione dedicata, seguirà la complessiva evoluzione delle relazioni
banche/Meridione al fine di offrire alle Parti nazionali, ai Gruppi ed
alle aziende elementi di valutazione e di programmazione;
L’Osservatorio coopererà con eventuali Osservatori decentrati dedicati
al medesimo oggetto ed aperti al contributo delle istituzioni
territoriali e delle associazioni delle comunità locali;
Ø
gli obiettivi, in sintesi delineati, potranno,
opportunamente, essere perseguiti dalle Organizzazioni sindacali
unitarie Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca, qualora ne ricorrano
le condizioni, nell’ambito della vertenza tra Confederazioni e Governo
che individua nel Mezzogiorno (insieme a ricerca e sviluppo,
formazione, investimenti infrastrutturali) una leva decisiva per
invertire il declino tendenziale dell’economia italiana e può offrire
alle politiche del credito il sostegno della politica economica e
fiscale. |
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CAPITOLO VI°
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Relazioni
sindacali, partecipazione e diritti di cittadinanza
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Rilevanza delle relazioni sindacali di gruppo.
Indebolimento
delle relazioni sindacali locali e di base.
La
piattaforma propone una complessiva ed innovativa sistemazione delle
relazioni sindacali.
Il principio
ispiratore può essere sintetizzato nella formula “accentrare per
decentrare” ovvero potenziare norme e procedure centrali al servizio
dell’efficacia della contrattazione di secondo livello e della
rappresentanza di base.
Rafforzamento delle
norme che garantiscono l’applicazione contrattuale in riferimento alle
operazioni di ristrutturazione, concentrazione, cessione di ramo
d’azienda, ed alle conseguenti ricadute sui lavoratori.
Potenziamento
delle procedure attraverso il prolungamento dei tempi ad esse dedicati
ed il rispetto delle sequenze e degli obiettivi contrattualmente
previsti.
Confronto preventivo ed obbligatorio sui piani industriali finalizzato
alla valutazione dettagliata delle ricadute sui lavoratori ed agli
eventuali aggiustamenti.
Rafforzamento delle tutele sui distacchi sia attraverso norme
nazionali, sia attraverso rinvii aziendali e/o di gruppo.
Completamento dell’informativa sugli appalti.
Controlli
sull’utilizzo illegittimo delle collaborazioni coordinate e
continuative.
Limitazioni ai
controlli a distanza.
Rilancio
della semestrale con funzione di verifica, controllo ed intervento
sull’applicazione degli accordi, mantenendo le specificità
tradizionali di confronto su organici, salute, carichi e ritmi di
lavoro. Il modello delle relazioni sindacali decentrate dovrà,
inoltre, modularsi su competenze negoziali di area o di comparto.
Ampliamento delle materie oggetto del confronto di gruppo con funzione
di orientamento e di rafforzamento delle procedure negoziali
aziendali.
Protocolli di indirizzo, a livello di gruppo,
per favorire l’armonizzazione dei trattamenti previdenziali ed
assistenziali (welfare di gruppo) nel rispetto delle prerogative delle
fonti costitutive aziendali.
Informativa sulle pari opportunità. |
Il
sistema delle relazioni sindacali in essere ha garantito senza dubbio
una tenuta dell’impianto negoziale nelle Aziende e nei Gruppi ed è
stata adeguata a fronteggiare le difficoltà che processi di
ristrutturazione o di ridimensionamento occupazionale hanno generato.
Si
è ormai imposto, nel panorama contrattuale della categoria, un nuovo
livello di confronto determinato dall’esistenza dei Gruppi; esso era
già stato previsto nell’articolato contrattuale precedente, ma solo
limitato “a rilevanti riorganizzazioni e\o ristrutturazioni (ivi
comprese le fusioni) – che prefigurino o no tensioni occupazionali –
che coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo
gruppo", nel qual caso si prevede l'attivazione di un tavolo di
confronto di Gruppo tra una delegazione sindacale a hoc definita nel
numero e integrata dalle Segreterie Nazionali e la Capogruppo.
La
realtà della contrattazione che si è sviluppata in questi anni ha, di
fatto, portato, anche per volontà delle aziende stesse, a concentrarsi
maggiormente in questo livello di negoziazione, a volte
sovrapponendosi a quello aziendale, altre sostituendolo, altre ancora
integrandolo.
Nel contempo l’evolversi dei processi di
ristrutturazione\riorganizzazione, fusione, scorporo ecc. hanno, di
fatto, allontanato dai centri decisionali le realtà sindacali
periferiche, ad iniziare dalle rappresentanze sindacali aziendali, che
sempre più si sono trovate prive di punti di riferimento aziendale, di
interlocutori affidabili, a fronte di problemi che venivano loro
sollecitati dalle lavoratrici e dai lavoratori, sui quali il
cambiamento generava profondo disagio.
Occorre allora, in questa tornata contrattuale, ricostruire,
sistematizzare queste esperienze, in un coerente sviluppo delle
relazioni sindacali, prevedendo luoghi negoziali, materie e
interlocutori adeguati.
Accentrare
per decentrare, cioè partire da un potenziamento delle norme e
delle procedure centrali per meglio garantire i livelli periferici, ai
quali dare compiti di gestione e verifica delle intese raggiunte.
Le titolarità negoziali vanno preservate e la contrattazione di
secondo livello potenziata.
Sono le stesse trasformazioni del settore che hanno segnato questi
anni che ci suggeriscono i cambiamenti da attuare: fusioni ed
incorporazioni, aumento delle dimensioni dei Gruppi, scorpori e
cessioni di rami aziendali, creazione di società interne al Gruppo per
attività informatiche e Centri Servizi, cessioni di sportelli, nuova
propensione all’attività “commerciale” con evoluzione ed incremento
della rete degli sportelli e crescita parallela di reti distributive
e\o di vendita alternative con i Promotori Finanziari, sviluppo del
“remote banking” e parallela creazione dei call-center.
Nel contempo abbiamo assistito alla chiusura di filiali di piccole
dimensioni o periferiche e una loro concentrazione in reti
distributive, diverse dalle banche, per l’offerta di servizi
finanziari.
Accanto a queste ristrutturazioni si sono accentuati anche i segnali
di ridimensionamento dei costi del personale in numerosi Gruppi,
accompagnati da piani industriali, spesso contraddittori e ambigui.
Si
tratta di rendere maggiormente esigibili le norme attualmente
previste, introducendo:
-
forme di diversificazione degli interventi in base alle
diverse fattispecie (cessione di ramo aziendale – sportelli o
creazione di società di servizi o di prodotto – avvio di procedure per
ridimensionamento occupazionale e attivazione del Fondo esuberi, ecc.)
individuando per ciascuna di esse, tempi, interlocutori e strumenti
adeguati.
-
Un percorso più definito e chiaro che comporti, nei casi di
ristrutturazioni rilevanti con ricadute sulle condizioni
lavorative, la certezza di attivare preliminarmente l’art. 14 del
CCNL, che obbliga le aziende ad un confronto di merito sulla
natura delle ristrutturazioni stesse, per evitare quanto avvenuto in
questi anni con aziende che hanno scelto di passare immediatamente
all’attivazione degli artt.17 e 18
-
Un potenziamento delle procedure a partire da un
prolungamento temporale delle stesse, in particolare in presenza di
una loro attivazione per sofferenze occupazionali o dichiarazione
esplicita di esuberi, rafforzando l’obbligo delle aziende a discutere
di tutte le opzioni diversificate di intervento tese, come recita
l’art.17, a “non disperdere il patrimonio umano e professionale
presente nell’azienda”, prima di passare all’attivazione eventuale del
Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito.
-
Individuare modalità di confronto obbligatorio, fattivo
e concreto sui piani industriali, troppo spesso illustrati
frettolosamente e in modo superficiale; si tratta di conseguire un
livello di interlocuzione tra le parti dignitoso e serio, con
tempi congrui e certi che garantiscano anche la possibilità di
coinvolgimento e di informazione delle lavoratrici e dei lavoratori,
soprattutto in presenza di piani industriali che ridimensionano i
costi e tagliano occupazione.
L’attuale norma sui distacchi, anche per l’uso massiccio che di
questo istituto ne hanno fatto le aziende, va rafforzata. Occorre
individuare questioni da definire nel CCNL e altre da demandare al
confronto aziendale e\o di gruppo.
In
tal senso si può prevedere una procedura preventiva di confronto
(informativa\consultazione\contrattazione), valida per tutti i
distacchi individuali e di gruppo, per definire: le motivazioni e
verificare la sussistenza dell’interesse economico produttivo
aziendale del distaccante, la durata del periodo di distacco, le
modalità di rientro dei lavoratori interessati, la distribuzione dei
premi aziendali, la partecipazione ai sistemi incentivanti.
Deve essere allargata l’informativa sugli appalti, con
particolare attenzione all’obbligo di comunicare anche le eventuali
società di sub-appalto.
Al
fine di impedire fenomeni sempre più diffusi nel nostro settore di
utilizzo illegittimo di lavoratori a contratto di collaborazione
coordinata e continuativa occorre che la dichiarazione, prevista dal
comma 1 dell’art.16, dell’appaltatore al committente sia portata a
conoscenza del Sindacato e sia previsto il numero degli addetti e
l’indicazione del CCNL di categoria applicato.
In
materia di controlli a distanza, occorre prevedere una chiara
delimitazione dell’utilizzo di strumenti informatici che
potenzialmente possono determinare un controllo remoto dell’attività
del lavoratore. Tale previsione sarà correlata in particolar modo ai
nuovi canali distributivi quali l’e-banking e la banca telefonica.
E’
necessario rilanciare lo strumento degli incontri semestrali
come momento di verifica, controllo e intervento sulle ricadute
contrattate, mantenendo non solo la caratteristica di confronto anche
su organici, salute, carichi e ritmi di lavoro, ma affinando ancora
meglio gli spazi di intervento: in questo senso va esteso un
modello di relazioni sindacali decentrate, che comporti per le
aziende e i Gruppi la nomina di responsabili di area o di comparto
territoriale con reali competenze di autonomia negoziale.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, va ripristinato e
chiaramente esplicitato il diritto alla partecipazione, nell’ambito
delle delegazioni sindacali, dei dirigenti sindacali territoriali,
oggi prevista esclusivamente per la contrattazione di II° livello.
Questo in particolare nelle procedure relative ad occupazione,
appalti, orario di lavoro, nuove flessibilità, controversie collettive
relative all’applicazione dei contratti collettivi.
Occorre introdurre, un confronto periodico a livello Aziendale o di
Gruppo, sulle strategie e sulle relative politiche occupazionali,
sulle riorganizzazioni e le relative ricadute sulle condizioni di
lavoro, sulle assunzioni, sulle azioni positive di riconversione
professionale che si intendano mettere in atto e sui piani formativi
conseguenti, sulla presenza di atipici, sulle esternalizzazioni, sulla
mobilità infragruppo, a garanzia dell'occupazione sul territorio e
della qualità del lavoro.
Tale confronto segue le indicazioni contenute nel Libro Verde sulla
responsabilità sociale delle imprese, sul tema delle ristrutturazioni
responsabili. Esso dovrà avere caratteristiche vincolanti, almeno per
le politiche a favore dell’occupazione.
E’
necessario, inoltre, prevedere un ampliamento delle materie oggetto
di confronto di Gruppo in un disegno di garanzia di equilibrio ed
equità per tutte le aziende che ne fanno parte, in particolare quelle
più deboli; le materie potrebbero riguardare le politiche di qualità,
le politiche di riequilibrio territoriale i sistemi di incentivazione,
la formazione, i criteri di valutazione e di sviluppo professionale,
con successivi momenti di verifica e di applicazione in sede
aziendale, indicatori di bilancio di gruppo come base per definire
nelle aziende il premio di risultato, con regole che salvaguardino la
solidarietà.
In
materia di previdenza ed assistenza la progressiva
armonizzazione dei trattamenti si impone, attraverso protocolli di
indirizzo e orientamento, individuati a livello di gruppo, che devono
trovare nella sede negoziale aziendale, nelle prerogative delle fonti
costitutive, il loro naturale compimento.
La
qualità e la valorizzazione del capitale umano non può prescindere da
politiche attente all’attuazione di pari opportunità. Per
render attuabili tali politiche e affermare il principio delle pari
opportunità, le Aziende forniranno tutti i dati relativi al personale
sempre suddivisi per genere. |
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CAPITOLO VII°
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Aggiornamenti contrattuali
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L’area di applicazione del CCNL ha rappresentato dal 1990 uno degli
strumenti di più solida tutela della categoria in tutte le sue
componenti: lavoratori delle aziende di credito, delle società
finanziarie, parabancarie e strumentali controllate, dei lavoratori di
rami d’azienda ceduti anche con la perdita del controllo. In quanto
tale deve essere presidiata con la massima determinazione.
Per queste ragioni dobbiamo estendere la copertura dell’area
contrattuale ai lavoratori esattoriali, soprattutto in riferimento
agli effetti occupazionali derivanti da crisi o ristrutturazioni delle
società di riscossioni tributi ed alle correlative tutele.
Definizione
contrattuale di specifici profili di legittimità in materia di
cessione di ramo d’azienda.
|
AREA CONTRATTUALE
I
processi di ristrutturazione e trasformazione del settore creditizio
hanno visto, nel capitolo dedicato all’area contrattuale, senza dubbio
un ancoraggio forte e solido che ha permesso al sindacato di governare
questi eventi con un’adeguata correlazione tra i principi enunciati
nella norma e le realtà che si andavano costituendo.
L’area contrattuale ha rappresentato in questi anni un solido
baluardo, assicurando nel contempo coerenza e continuità nella
riorganizzazione degli assetti produttivi del settore, garantendo
competitività, efficienza e qualità nei processi di fusione e di
scorporo di attività che si sono succeduti.
Il
consolidamento dei Gruppi creditizi, comporta una attenta riflessione
sul perimetro di riferimento dell’area contrattuale. I più recenti
casi di ristrutturazione hanno coinvolto tutte le società, comprese
quelle che svolgono attività esattoriale. Le lavoratrici e i
lavoratori del comparto sono stati chiamati a partecipare ai sacrifici
economici e normativi necessari per ricondurre quei gruppi ad un
miglioramento degli squilibri strutturali, compreso il costo del
lavoro.
Gli esattoriali, d’altro canto, non hanno ancora nessuna tutela
occupazionale, e non hanno ancora attivato il loro fondo di sostegno
al reddito. Non rientrano neanche nelle previsioni dell’art. 18 del
CCNL, in caso di tensioni occupazionali. L’estensione dell’area
contrattuale alle lavoratrici e ai lavoratori delle esattorie, che
già applicano identiche tabelle e normative, salvo alcune specificità
che verrebbero salvaguardate, appare come la soluzione più idonea per
garantire pari condizioni, tutele ed opportunità.
Lo
sviluppo di strumenti quali la cessione di ramo d’azienda,
vanno attentamente monitorati, per evitare, in via surrettizia, uno
svuotamento di fatto del perimetro contrattuale.
Il
decreto legislativo 2\2\2001 n.18 e la Legge n.30 del 14\2\2003
prevedono entrambi il requisito dell’autonomia funzionale per la
definizione di ramo d’azienda.
Obiettivo del prossimo contratto è l’individuazione delle fattispecie
e dei criteri per individuare i requisiti di legittimità, cioè
di sussistenza di reale autonomia funzionale.
L’attuale procedura dovrà essere integrata con l’individuazione di
specifiche materie nel CCNL demandate al negoziato aziendale quali ad
es. garanzie occupazionali nel caso di cessioni specialmente ad
aziende non appartenenti al settore creditizio, la possibilità di
rientro a specifiche condizioni, mantenimento delle complessive
condizioni economiche, normative previdenziali ed assistenziali,
estensione di tutele sulla mobilità.
|
|
Aggiornamento
delle declaratorie, dei profili professionali e degli assetti
inquadramentali dei CED.
|
ATTIVITÀ CHE
RICHIEDONO SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONI
Per le attività elencate dall’art 2 del CCNL, le possibili specifiche
regolamentazioni previste – orari di lavoro e inquadramenti – hanno
costituito una risorsa e un’opportunità per le aziende ben poco
sfruttata.
Nel merito si deve rilevare come per i servizi di elaborazione dati la
norma in oggetto aveva stabilito che le parti si dovevano riservare
ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed
esemplificativi, impegno mai attuato. Come inevaso è rimasto anche il
rinvio alla contrattazione integrativa di procedere, sempre
limitatamente ai servizi di elaborazione dati, ad un riesame delle
discipline in atto in materia di inquadramenti.
Occorre procedere alla rilevazione e normazione di questi profili,
mantenendo per la CIA il compito di definire inquadramenti adeguati;
il contraltare negativo di queste assenze normative determina per le
aziende un prevalere di assunzioni, in determinate professionalità, di
lavoratori con contratti a tempo determinato e\o interinale o il
ricorso, ormai sempre più frequente, di contratti di consulenza.
|
|
Il mercato del lavoro interno, caratterizzato negli ultimi anni da una
costante proliferazione di nuove forme flessibili di rapporti di
lavoro, deve essere regolato attraverso un ruolo forte della
contrattazione nazionale.
Lavoro interinale, lavoro a tempo determinato, part-time sono stati,
infatti, positivamente regolati nel CCNL 1999.
Per questo la piattaforma intende continuare quella tradizione
prevedendo limiti, esclusioni, specifiche modulazioni delle nuove
fattispecie di flessibilità previste dai decreti attuativi della legge
30/2003.
La
responsabilità sociale d’impresa comporta l’offerta generalizzata,
soprattutto ai giovani, di un buon lavoro e di opportunità esigibili
di crescita professionale e di carriera.
|
MERCATO DEL LAVORO
INTERNO
Il
presidio del mercato del lavoro interno è stata una strategia sempre
presente nell’azione sindacale della categoria. Regole condivise e
contrattualizzate hanno consentito il governo delle flessibilità
necessarie, tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo e
legislativo, ma sempre all’interno del riconoscimento del valore della
negoziazione.
Lavoro interinale, a tempo determinato, a tempo parziale sono stati
regolamentati in un contemperamento di interessi tra le parti, con
risultati sostanzialmente soddisfacenti.
Tale prassi va continuata, in particolare alla luce dei nuovi scenari
sul mercato del lavoro.
Il
nuovo contratto dovrà prevedere limiti ed esclusioni di alcune delle
nuove fattispecie
Le
stesse collaborazioni coordinate e continuative, dovranno essere
ricondotte alla loro naturale funzione. Un rapporto di consulenza per
alte o altissime professionalità non disponibili all’interno
dell’azienda o non ancora totalmente formate.
Questa scelta, oltre ad essere una priorità politica, è fortemente
coerente con tutto l’impianto della piattaforma rivendicativa. Uno
sviluppo socialmente compatibile e sostenibile, consiste nell’offrire
opportunità di buon lavoro, certo, non precario, ai giovani e di
garantire agli attuali occupati modelli realmente esigibili di
opportunità di sviluppo professionale e di carriera.
|
|
Integrazione nel testo contrattuale delle interpretazioni condivise,
tempo per tempo, intervenute tra le parti stipulanti nel corso del
quadriennio. |
INTERPRETAZIONI
CONDIVISE
Successivamente alla stipula del precedente contratto le parti hanno
condiviso alcune interpretazioni delle norme, allegate in calce al
contratto, o concordate successivamente(ad es. verbale di accordo del
16 ottobre 2002 su prestazione lavorativa e banca delle ore).
Attraverso una riformulazione degli articoli contrattuali, tali
interpretazioni andranno trasposte nel nuovo contratto. |
|
aumenti tabellari -
con 6,10% più riparametrazione |
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|
scatti |
0 |
|
|
3 |
6 |
9 |
12 |
|
livelli |
importo
anno |
importo
mese |
scala
parametr. |
val.scatto
anno |
importo
anno |
importo
mese |
importo
anno |
importo
mese |
importo
anno |
importo
mese |
importo
anno |
importo
mese |
|
QD4-12p
(*) |
3.595,29 |
276,56 |
316,55 |
6,03 |
3.830,50 |
294,65 |
4.065,71 |
312,75 |
4.300,92 |
330,84 |
|
|
QD4-6p
(*) |
3.118,39 |
239,88 |
274,55 |
6,03 |
3.353,61 |
257,97 |
3.588,82 |
276,06 |
3.824,03 |
294,16 |
|
QD4 |
2.641,50 |
203,19 |
232,56 |
6,03 |
2.876,71 |
221,29 |
3.111,92 |
239,38 |
3.347,13 |
257,47 |
|
|
|
QD3 |
3.186,24 |
245,10 |
200,00 |
6,03 |
3.421,45 |
263,19 |
3.656,66 |
281,28 |
3.891,88 |
299,38 |
|
|
|
QD2 |
2.867,14 |
220,55 |
177,30 |
2,73 |
2.973,46 |
228,73 |
3.079,78 |
236,91 |
3.186,09 |
245,08 |
3.292,41 |
253,26 |
|
QD1 |
2.638,19 |
202,94 |
166,50 |
2,73 |
2.744,50 |
211,12 |
2.850,82 |
219,29 |
2.957,14 |
227,47 |
3.063,46 |
235,65 |
|
3 AREA
4 LIV. |
2.188,03 |
168,31 |
146,80 |
2,73 |
2.294,34 |
176,49 |
2.400,66 |
184,67 |
2.506,98 |
192,84 |
2.613,30 |
201,02 |
|
3 AREA
3 LIV. |
1.995,56 |
153,50 |
136,40 |
2,73 |
2.101,88 |
161,68 |
2.208,20 |
169,86 |
2.314,52 |
178,04 |
2.420,83 |
186,22 |
|
3 AREA
2 LIV. |
1.442,11 |
110,93 |
127,00 |
2,73 |
1.548,43 |
119,11 |
1.654,75 |
127,29 |
1.761,06 |
135,47 |
1.867,38 |
143,64 |
|
3 AREA
1 LIV. |
1.362,63 |
104,82 |
120,00 |
2,73 |
1.468,95 |
113,00 |
1.575,26 |
121,17 |
1.681,58 |
129,35 |
1.787,90 |
137,53 |
|
2 AREA
3 LIV. |
1.283,14 |
98,70 |
113,00 |
2,33 |
1.374,16 |
105,70 |
1.465,18 |
112,71 |
1.556,20 |
119,71 |
1.647,22 |
126,71 |
|
2 AREA
2 LIV. |
1.249,07 |
96,08 |
110,00 |
1,91 |
1.323,46 |
101,80 |
1.397,85 |
107,53 |
1.472,24 |
113,25 |
1.546,64 |
118,97 |
|
2 AREA
1 LIV. |
1.215,01 |
93,46 |
107,00 |
1,91 |
1.289,40 |
99,18 |
1.363,79 |
104,91 |
1.438,18 |
110,63 |
1.512,58 |
116,35 |
|
LIV.UNICO+NOT. |
1.156,42
|
88,96
|
101,84
|
1,39
|
1.210,56
|
93,12
|
1.264,71
|
97,29
|
1.318,85
|
101,45
|
1.373,00
|
105,62
|
|
LIV. UNICO |
1.135,52
|
87,35
|
100,00
|
1,32
|
1.186,98
|
91,31
|
1.238,44
|
95,26
|
1.289,89
|
99,22
|
1.341,35
|
103,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
(*) = punti di
maggiorazione di grado (6 e 12) dell'Ad-Personam rivalutabile |
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